Rifiuti speciali esclusi dal pagamento del tributo comunale sui rifiuti urbani

La recente sentenza della Corte di Cassazione sezione tributaria n. 9858/16 ha stabilito definitivamente che le aziende che sostengono in proprio i costi di raccolta affidati ad aziende specializzate dei propri rifiuti speciali (e non rifiuti urbani) prodotti nei locali adibiti alla lavorazione artigianale, dedicati e destinati all'attività aziendale (sale di lavorazione) che appunto producono rifiuti speciali non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti i locali.

Con questa sentenza, anche alla luce della giurisprudenza precedentemente (Cass. sez. trib. 5829/2012 e 3756/2012), è stato confermato quanto già stato espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 38997 del 9 ottobre 2014, che i Comuni dovrebbero rinunciare a pretendere la Tari sulle aree aziendali dedicate alla produzione consentendo alle imprese di privilegiare i circuiti di raccolta privati che hanno dimostrato di garantire una gestione più efficiente e sostenibile da un punto di vista ambientale.

La pratica diffusa di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle "utenze non domestiche" (aziende e imprese) ai rifiuti solidi urbani ha generato nel tempo molte distorsioni, di tipo statistico con quantità elevate di produzioni pro-capite di rifiuti, di assogettazione delle imprese al gestore unico delle raccolte differenziate dei rifiuti e di passiva adesione ai tributi comunali

Nello specifico è da segnalare il caso della Regione Emilia-Romagna che, rispetto a regioni con analoghi livelli economici e stili di vita, registra, da un punto di vista statistico, alti quantitativi di rifiuti urbani pro-capite raccolti che testimoniano di quote consistenti di rifiuti e scarti prodotti da attività economiche che vengono assimilati agli urbani dai regolamenti comunali.

Come rilevato anche dal Rapporto annuale “La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna –Report 2014” predisposto dall’ARPA e dalla
Regione Emilia Romagna, i valori
particolarmente elevati riscontrati per alcune province dell’Emilia Romagna possono essere dovuti a diversi fattori quali l’assimilazione,
le presenze turistiche, le componenti
territoriali e le tipologie insediative prevalenti nel territorio di riferimento.
 

(fonte ISPRA Rapporto Rifiuti Urbani 2015)


Va rilevato che il valore di produzione pro capite … può essere influenzato dalla cosiddetta assimilazione che porta a computare, nell’ammontare complessivo dei rifiuti urbani annualmente prodotto, anche rifiuti derivanti dai cicli produttivi e, quindi, non direttamente connessi ai consumi della popolazione residente.
(ISPRA Rapporto Rifiuti Urbani ed. 2015 n. 230)


Il potere dei comuni di “assimilare” i rifiuti speciali a quelli urbani ha sottratto quote rilevanti di fatturato alla libera iniziativa economica, riconducendole nell’ambito dell’esclusiva concessa al gestore di RSU ... Attraverso l’assimilazione il gestore in esclusiva di RSU può raccogliere anche i rifiuti speciali, sottraendo quote di fatturato alla libera iniziativa economica. 
(Autorità garante della concorrenza e del mercato, bollettino settimanale znno XXIV, n. 27, pag. 98).

La questione dell’assimilazione dei rifiuti speciali provenienti da attività industriali/artigianali/commerciali abbia determinato rilevanti squilibri concorrenziali ... Il mantenimento della facoltà dei Comuni di procedere all’assimilazione, o perlomeno della possibilità di ricorrervi senza opportune delimitazioni, ha comportato anche un sostanziale invalidamento del fondamentale criterio alla base delle indicazioni comunitarie in materia di gestione dei rifiuti urbani, comunemente indicato con l’acronimo PAYT (‘Pay As You Throw’, ovvero ‘paghi quanto butti’ ...). Infatti, l’assimilazione finisce per determinare un surrettizio carico sulle attività produttive interessate – impossibilitate a scegliere l’offerta più vantaggiosa tra gli operatori privati – dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, senza responsabilizzare l’utenza domestica verso le raccolte di tipo differenziato.
(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Indagine conoscitiva riguardante il settore dei rifiuti da imballaggio - IC 26).

Ora, con questa sentenza le imprese e i contribuenti classificati "utenze non domestiche" dimostrando di sostenere autonomamente i costi relativi allo smaltimento dei loro "rifiuti speciali" e contemporaneamente il produttore dimostrando di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti speciali potranno essere esentati dal pagamento del tributo comunale

La tariffa rifiuti si è trasformata nel tempo diventando Tarsu, Tia, Tares, e in ultimo a tutt’oggi Tari - il tributo costituisce il corrispettivo che i Comuni richiedono a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. 



vedi anche: Rifiuti speciali, la Cassazione: «no al pagamento della Tari» La Cna: porteremo in giudizio i Comuni che si ostinano a chiedere due volte il dovuto 

vedi anche: RIFIUTI SPECIALI - TASSE E I TRIBUTI










vedi anche: La Cassazione stoppa la Tari sulle aree che producono rifiuti speciali

vedi anche: RIFIUTI SPECIALI - TASSE E I TRIBUTI

vedi anche: CNA: La Cassazione conferma l’esclusione dei rifiuti speciali dal pagamento del tributo