Rifiuti speciali esclusi dal pagamento del tributo comunale sui rifiuti urbani

La recente sentenza della Corte di Cassazione sezione tributaria n. 9858/16 ha stabilito definitivamente che le aziende che sostengono in proprio i costi di raccolta affidati ad aziende specializzate dei propri rifiuti speciali (e non rifiuti urbani) prodotti nei locali adibiti alla lavorazione artigianale, dedicati e destinati all'attività aziendale (sale di lavorazione) che appunto producono rifiuti speciali non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti i locali.

Con questa sentenza, anche alla luce della giurisprudenza precedentemente (Cass. sez. trib. 5829/2012 e 3756/2012), è stato confermato quanto già stato espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 38997 del 9 ottobre 2014, che i Comuni dovrebbero rinunciare a pretendere la Tari sulle aree aziendali dedicate alla produzione consentendo alle imprese di privilegiare i circuiti di raccolta privati che hanno dimostrato di garantire una gestione più efficiente e sostenibile da un punto di vista ambientale.